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Fondo patrimoniale. I creditori si distinguono in base ai bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2023 n. 34872

Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2023 n. 34872 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall'art. 170 c.c. sono equiparati ai precedenti , e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria.

Fondo patrimoniale – Rif. Leg. artt. 167, 170 e 2740 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria