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Fondo patrimoniale. Modifica per concessione dell’ipoteca possibile se sostiene l’attività della famiglia - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2023 n. 32484

Mercoledì, 22 Novembre 2023
Giurisprudenza | Fondo patrimoniale | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2023 n. 32484 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La modifica dell'atto di costituzione del fondo finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi ai concedere ipoteca sull'immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l'esposizione debitoria della società «unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia», anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, così anche evitando possibili azioni revocatorie, risponde all'interesse della famiglia, strettamente legato al risanamento dell'attività commerciale.
Le parti possono sin dall'atto costitutivo derogare a quanto stabilito dall'art.169 c.c., lo possono legittimamente fare anche successivamente, apportando modifiche alla convenzione, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare.


Fondo patrimoniale – Soddisfacimento delle esigenze familiari – Modifica del fondo patrimoniale – Ipoteca - Rif. Leg. artt. 162, 163, 167, 169 e 170 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria