Fondo patrimoniale soggetto ad azione revocatoria se vi è conoscenza del pregiudizio ai creditori - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, sent. 16 maggio 2023 n. 601
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L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, come tale, è soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Il fondo patrimoniale è atto di disposizione revocabile poiché suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto di destinazione degli immobili al fondo patrimoniale è indubbiamente pregiudizievole per le ragioni del creditore sia perché esso rende aggredibili i beni soltanto alle specifiche condizioni di cui all'art. 170 c.c. giacché, considerate le richiamate limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti.
Nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito.
Fondo patrimoniale – Atto a titolo gratuito - Azione revocatoria - Garanzia generale dei creditori - Rif. Leg. artt. 170, 2740, 2901 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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