inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Emergenza pandemica e sospensione dei termini in materia di alimenti - Cass. Civ., Sez. VI -I, ord. 10 marzo 2022 n. 7760

Secondo l'art. 83, 3 comma lett. a) del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione del decorso dei termini non opera:
cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Giovedì, 10 Marzo 2022
Giurisprudenza | Legittimità | covid-19 | Processo civile
Cass. Civ., Sez. VI -I, ord. 10 marzo 2022 n. 7760 - Pres. Parise, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le cause relative agli alimenti da ascrivere all’art. 433 del codice civile e quella in cui l’obbligazione alimentare, si inserisce quale ancillare portato negli accertamenti sul rapporto di famiglia, parentele, matrimonio ed affinità sono sottratte entrambe alla sospensione dei termini processuali posto che la norma sull’emergenza da COVID-19, stabilisce per le due tipologie di accertamento (alimentare puro e alimentare di mantenimento) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione dei termini processuali pure in un periodo segnato nella necessità del contenimento del rischio pandemico e tanto in ragione di una discrezionalità legislativa che esercitata nel contemperamento degli interessi in gioco, non si segnala come irrragionevole. (VC)

Processo civile - Sospensione dei termini - Covid-19 - Emergenza - Rif. Leg. art. 83 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare); art. 443 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria