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Soggetti incapaci. Il regime di impugnazione del decreto che riconosce al tutore un'equa indennità  - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 febbraio 2022, n. 5474

Il reclamo è lo strumento di impugnazione esperibile, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., contro, tra gli altri, i decreti resi dal giudice tutelare, la cui decisione è affidata al tribunale in composizione collegiale (vale a dire al giudice immediatamente superiore al primo, di cui quest'ultimo non può fare parte). Attraverso tale mezzo, quindi, si rende operante il principio del c.d. doppio grado anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali rientrano quelli riguardanti lo svolgimento della tutela delle persone incapaci.
Al contrario, la revoca e/o la modifica dei decreti resi dal giudice tutelare, riflettono una delle caratteristiche tipiche di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, da individuarsi nella regola enunciata dall’art. 742 c.p.c., in base alla quale "i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati" salvi soltanto "i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca". Per revoca del decreto si intende il suo ritiro per motivi di legittimità o di opportunità, mentre la modifica include tanto la revoca parziale che l'integrazione del provvedimento. Inoltre, a differenza del reclamo, che si chiede al giudice superiore, la revoca e/o la modifica competono al giudice che ha emanato il provvedimento.
Orbene, nel caso di specie, si discute della quantificazione dell'equa indennità ex 379, comma 2, c.c., ossia dello strumento che consente al giudice (pur mantenendo l'ufficio tutelare il carattere della gratuità, oltre che della doverosità, in ragione dell'alto valore sociale insito nella cura degli incapaci) di assegnare al tutore, in rapporto alla "entità del patrimonio" ed alle "difficoltà di amministrazione" dell'incapace, appunto una "equa indennità" come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare.
In particolare, la questione che sostanzialmente si pone, è se, attraverso il rimedio della revoca/modifica richiesta dalla ricorrente con riguardo al solo provvedimento del Giudice Tutelare del 24 gennaio 2017 (con il quale l'avvocato era stata rimossa dall'incarico di tutore) potesse essere invocata, o non, anche la "rideterminazione" dell'equa indennità ex 379, comma 2, c.c., sancita nel precedente decreto del medesimo giudice del 4 giugno 2015, ma la cui pubblicazione era stata disposta solo per effetto di quello del 24 gennaio 2017, benchè il primo di questi non fosse stato reclamato.
Di seguito il principio espresso dalla Suprema Corte.

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 febbraio 2022, n. 5474 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379 c.c., comma 2, può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.


Incapacità – Soggetti incapaci – Tutore – Equa indennità – Giudice tutelare – Reclamo, revoca e modifica; Rif. Leg. Artt. 379 c.c. e 739 742 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca