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Le Sezioni Unite chiariscono i limiti temporali per le critiche alla CTU - Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 21 febbraio 2022, n. 5624

Con la seguente pronuncia, le Sezioni Unite affrontano la questione della possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, e, in via ulteriore, se tali contestazioni, una volta considerate tardive in primo grado, possano essere proposte in appello, sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
Sul punto, infatti, nella giurisprudenza di legittimità tale questione non trova una soluzione univoca.
Secondo un primo orientamento, che risulta maggioritario, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale: pertanto, se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice, perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass., 19/02/2016, n. 3330; Cass. 25/02/2014, n. 4448; Cass., ord., 9/09/2013, n. 20636; Cass. 22/03/2013, n. 7335; Cass., ord., 13/01/2012, n. 410, non massimata; Cass. 6/09/200, n. 19128; Cass. 1/07/2002, n. 9517). Ragion per cui, le contestazioni vanno sollevate nella prima udienza successiva al deposito della relazione, risultando comunque tardiva la loro deduzione svolta soltanto in sede di comparsa conclusionale e non innanzi al collegio, quando è ancora possibile disporre una riconvocazione del consulente tecnico o un supplemento delle indagini peritali.
L'orientamento minoritario, invece, opta per la soluzione opposta, ritenendo che la comparsa conclusionale possa contenere nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti acquisiti alla causa, che non determinano un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia (Cass. 10/03/2000, n. 2809; Cass. 2/05/1977, n. 1666; v. anche Cass. 22/06/2006, n. 14467, p. 15-16).
Pertanto, con l'ordinanza interlocutoria n. 1990/2020, la Seconda Sezione ha enucleato tre profili su cui le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi:
1. se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale;
2. in caso di risposta positiva, se l'ammissibilità dei rilievi sia subordinata a una valutazione caso per caso del giudice, se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione i riformati artt. 191 e 195 c.p.c. ovvero anche per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009, se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell'attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili;
3. in caso di risposta negativa, se ciò vada ricondotto all'applicazione del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., alla generalità dei vizi inerenti alla consulenza tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto dell'atto, ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la fissazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., e, in quest'ultimo caso, se ciò valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. ovvero anche per i processi ove il giudice abbia fissato, in virtù dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni; infine, se l'inammissibilità in primo grado comporti o meno l'inammissibilità nel giudizio di appello della (ri)proposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale.
Di seguito i principi espressi dalle Sezioni Unite.

Francesca Ferrandi

 

 

Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 21 febbraio 2022, n. 5624 - Pres. Curzio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.


Processo civile – Consulenza tecnica d’ufficio – Comparsa conclusionale – Mere difese – Critiche; Rif. Leg. Artt. 88, 101, 189 e 190 c.p.c.




autore: Ferrandi Francesca