Maltrattamenti in presenza di minori: la norma sul divieto di sospensione della pena non è applicabile retroattivamente - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 23 dicembre 2021, n. 47041
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, c.p. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l'ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, c.p. al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio.
Diritto penale della famiglia – Ordine di esecuzione - Sospensione - Maltrattamenti in famiglia - Aggravante della commissione del fatto in presenza di minore infraquattordicenne ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. - Ostatività - Esclusione – Ragioni; Rif. Leg. Art. 572 c.p., 65 c.p.p. e l. n. 69 del 2019.
autore: Ferrandi Francesca
Martedì, 30 Aprile 2024
Le dichiarazioni della persona offesa sono rappresentative dello stato di vessazione cui ... |
Martedì, 30 Aprile 2024
Sporadiche reazioni aggressive della vittima non escludono il reato di maltrattamenti in ... |
Martedì, 30 Aprile 2024
Misura alternativa alla detenzione e violenza sessuale. Si deve considerare la consapevolezza ... |
Martedì, 30 Aprile 2024
Reddito di cittadinanza e conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni del proprio ... |