La nullità della sentenza deve esperirsi con il mezzo di impugnazione proprio nei termini - Cass. Civ., Sez. I, ord., 7 dicembre 2021, n. 38925
Martedì, 14 Dicembre 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Processo civile
| Riconoscimento / Disconoscimento
Nelle ipotesi in cui è prescritto l'intervento in causa del p.m. (nella specie, procedura ex art. 2409 c.c.), la nullità della sentenza, derivante dalla mancata partecipazione di detto organo al giudizio, non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma, alla stregua del combinato disposto degli art. 158 e 161 c.p.c., si converte in motivo di gravame, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione cui la sentenza è soggetta.
Le ragioni di nullità quindi, se non dedotte con il mezzo dell'impugnazione, vengono "assorbite" e rese irrilevanti dalla formazione del giudicato.
(Nel caso di specie, la sentenza di riconoscimento della filiazione era passata in giudicato).
Processo civile - Nullità della sentenza - Conversione della nullità - Filiazione -dichiarazione giudiziale di paternità - Rif. Leg. art. 2909 cod. civ.; artt. 70, 158 e 161 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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