Rilevanza prevalente della funzione assistenziale dell'assegno. Corte d'Appello di Torino, 19 novembre 2021
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Il fatto che la richiedente non possegga mezzi adeguati al proprio sostentamento, né possa procurarseli per ragioni obiettive, comporta il riconoscimento di una preponderante valenza assistenziale dell’assegno divorzile. La valorizzazione, qualora sussistano, delle condizioni di indigenza economica in capo al richiedente l’assegno, della funzione assistenziale del contributo è stata affermata dalla Cassazione (ord. n. 21926 del 30.8.2019), che ha riconosciuto che qualora ricorra una effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, il diritto all’assegno possa essere riconosciuto “anche ove non possano essere valutati gli altri criteri”, ovvero il criterio perequativo e compensativo “in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari”; anche altre pronunce della Cassazione (cfr. n. 18681/2020, n. 24934/2019, la n. 10084/2019) riconoscono che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente ovvero anche esclusiva, qualora il coniuge richiedente non possieda mezzi adeguati a vivere dignitosamente.
Tale rilievo esime quindi dall’indagare quali siano le ragioni che hanno condotto a tale divario, e dal valutare il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuna delle parti e di quello comune, e quindi le scelte compiute durante il matrimonio che abbiano influito sulle attuali condizioni dei coniugi e sulle future possibilità di realizzazione personale e professionale.
Rif. Leg.: L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6
*Si ringrazia l'avv. Luisa Scotta, associata Ondif del Foro di Cuneo
Pubblichiamo anche la pronuncia di I grado del Tribunale di Cuneo
editor: Fossati Cesare
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