Le decisioni sui minori sono sottratte alla disponibilità e alle domande delle parti, e finanche allo ius novorum in appello - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 novembre 2021, n. 37596
Lunedì, 6 Dicembre 2021
Giurisprudenza
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Le decisioni sui minori, poichè rispondono a finalità pubblicistiche di tutela e cura di questi ultimi, sono sottratte alla disponibilità e alle domande delle parti ed anche allo jus novorum in appello.
Non ha, quindi, alcun pregio, alla stregua dei suesposti principi, la doglianza secondo cui le statuizioni d'appello sono ancor più rigorose, rispetto a quelle di primo grado, in ordine al controllo della relazione tra figlio e madre, sebbene fosse stata quest'ultima a proporre appello, poichè la finalità pubblicistica, costituita dall'interesse del minore nel senso precisato, riveste una prevalenza tale da rendere inoperante finanche il limite processuale della domanda.
Ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla violazione del principio del contraddittorio per omesso ascolto del minore in quanto nel ricorso occorre precisare con sufficiente chiarezza a quale fase del giudizio (primo o secondo grado) sia riferita la lamentata violazione, atteso che la nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di ascolto può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c.
(Nel caso di specie, la sentenza territoriale aveva infatti disposto, pur se con riferimento alla valutazione della condotta della madre, la necessità di evitare il coinvolgimento del minore, già molto provato, sottoponendolo a osservazione ed analisi dei suoi comportamenti, onde non pregiudicare il clima di distensione e serenità raggiunto col padre).
Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Affido esclusivo del minore al padre - Violazione del principio del contraddittorio - Omesso ascolto del minore - Nullità del procedimento - Non sussiste - Rif. Leg. art. 161 c.p.c.
autore: Cianciolo Valeria
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