Appello avverso le sentenze di divorzio e separazione. Ammesse le produzioni documentali fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - Cass. Civ., sez. I, ord. 19 novembre 2021, n. 35706
Martedì, 23 Novembre 2021
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Processo civile
| Legittimità
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Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti e quindi il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale. (Cassa la sentenza n. 1742 del 2017 della Corte d'Appello di Ancona).
Processo civile – Separazione e divorzio – Rito camerale – Appello – Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità – Condizioni - Rif. Leg. art. 167 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 345 c.p.c., comma 3, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 4, comma 15, della l. 1 dicembre 1970 n. 898 del 1970
editor: Cianciolo Valeria
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