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Irripetibili le somme versate a titolo di mantenimento a carattere alimentare - Tribunale Civitavecchia, Sent., 14 settembre 2021

Giovedì, 28 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento | Mantenimento dei figli Tribunale di Civitavecchia
Tribunale Civitavecchia, Sent., 14 settembre 2021 - Giud. Vigorito per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La domanda restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. può essere accolta nelle ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento.
L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare.
La natura alimentare non sussiste solo ove l'assegno ne abbiano beneficiato figli maggiorenni oramai indipendenti economicamente per un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.

 

Assegno di mantenimento – Carattere alimentare – Irripetibilità - Precetto - opposizione alla esecuzione - Indebito oggettivo – Rif. Leg. artt. 445, 447, 2033 cod. civ. 

autore: Cianciolo Valeria