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Revoca contributo di mantenimento del figlio economicamente autosufficiente - Tribunale di Genova, decr. 13 novembre 2020

Si ringrazia l’Avv. Antonella Capretti Presidente della sezione ONDIF di Chieti e l’Avv. Marta Vacca per la segnalazione del provvedimento

Mercoledì, 6 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Merito | Figli maggiorenni | Mantenimento dei figli | Matrimonio Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, decr. 13 novembre 2020 – Pres. Canepa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.


Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere - Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza – Condizioni; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 315bis c.c.

autore: Ferrandi Francesca