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Il Reg. 650 esclude dall'ambito di applicazione le donazioni mortis causa di un bene - Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 9 settembre 2021, n. 277

Lunedì, 27 Settembre 2021
Giurisprudenza | CEDU | Successioni
Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 9 settembre 2021, n. 277/20 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.
L'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all'esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.
 

Successione – CEDU – patti successori – Rif. Leg. Reg. della Comunità Europea 4 luglio 2012, n. 650/2012

autore: Cianciolo Valeria