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PAS. Come viene valutata dal Giudice? - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 settembre 2021 n. 25339

Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 settembre 2021 n. 25339 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. 


Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere - Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (pas) - Accertamento da parte del giudice di merito - Modalità e criteri – Rif. Leg. artt. 337 ter, 337 quater, 315 bis, 336 bis cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria