Poter visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore - Tribunale di Trani, ord. 30 agosto 2021
Nel caso di specie non vi è prova del consenso del padre alla pubblicazione di tali video e secondo i giudici non può trovare accoglimento la tesi difensiva della donna secondo cui il marito era a conoscenza della pubblicazione degli stessi avendo egli accesso al profilo della moglie. La possibilità di visionare un profilo social non equivale, infatti, ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. Inoltre, la proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso, i.e. mancato consenso, del genitore.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
Lunedì, 20 Settembre 2021
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Processo civile
| Minori
| Merito
Sezione Ondif di Trani
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L'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente.
Minori – Diritti dei minori – Pubblicazione di foto e video dei minori - Consenso di entrambi i genitori - Tutela cautelare; Rif. Leg. Artt. 614bis, 669-terdecies e 700 c.p.c.
autore: Ferrandi Francesca
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