Inammissibile il reclamo dell’ordinanza presidenziale fondato su circostanze sopravvenute. Corte d’Appello di Milano, 4 giugno 2024
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La natura provvisoria e urgente del provvedimento presidenziale fissa il limite ontologico dell’intervento del Giudice in sede di reclamo e non consente di effettuare un riesame a cognizione piena delle questioni dedotte nella fase sommaria davanti al Presidente, così limitando il sindacato della Corte d’Appello sui provvedimenti presidenziali ad interventi su errori decisionali evidenti, inerenti ai soli fatti portati alla conoscenza del Presidente.
Rif. Leg. Art. 708 c.p.c. abr.; Artt. 156, 337-ter, 337-quinquies; 337-sexies; 337-septies c.c.
Ordinanza presidenziale – Reclamo – Contributo al mantenimento dei figli – Assegnazione della casa familiare - Assegno di mantenimento in favore del coniuge debole
La Corte d’Appello di Milano ritiene infondata l’impugnazione promossa avverso l’ordinanza presidenziale dopo avere preliminarmente richiamato i limiti logico-giuridici e funzionali del gravame de quo che, pur assolvendo la funzione di revisio prioris instantiae, ha ad oggetto unicamente la verifica dei soli fatti già dedotti e dei documenti già prodotti avanti al Presidente che ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il reclamo de quo appare altresì inammissibile in quanto promosso avverso un punto di statuizione che è già stato superato da successivo provvedimento del giudice procedente, che assorbe la questione dell’assegnazione della casa familiare, di cui il reclamante contesta la legittimità proprio in ragione della suddetta situazione sopravvenuta, non valutabile dalla Corte.
Quanto all’entità del contributo al mantenimento delle figlie e della moglie, ritiene la Corte che quanto posto a carico del reclamante sia stato correttamente individuato dal Tribunale, in virtù di logico e non contraddittorio apprezzamento di fatti non controversi e di documenti di causa, essendo, per di più, ancora in corso accertamenti delegati alla Guardia di Finanza all’esito dei quali il Giudicante si è riservato il licenziamento di C.T.U.
editor: Fossati Cesare
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