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Art. 156 cod. civ. Il giudice può disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 6 settembre 2021, n. 24051

Mercoledì, 8 Settembre 2021
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 6 settembre 2021, n. 24051 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice può legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario.
L'ordine di pagamento al terzo non ha bisogno di alcuna attività valutativa della misura dell'obbligo che impone al terzo, ma solo che si individui l'opportunità di darlo.
L'art. 156 c.c., comma 6, nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.

 

Assegno divorzile - Mantenimento figli - pignoramento presso terzi - ordine di pagamento diretto al datore di lavoro - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria