La funzione di vigilanza attiva del giudice tutelare e la competenza sull'impugnazione dei decreti ex art. 337 c.c. - Tribunale di Modena, decreto 21 aprile 2021
Si ringrazia l'avv. Simona Galante per la segnalazione del provvedimento
Lunedì, 2 August 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Affidamento dei figli
| Competenza
| Giudice Tutelare
| Minori
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
Sezione Ondif di Modena
Per l’effettiva esecuzione dei provvedimenti concernenti le modalità di frequentazione, facendo leva sull’interpretazione estensiva della funzione di vigilanza attiva del giudice Tutelare - che consente l’intervento anche sulle c.d. questioni accessorie o meramente esecutive, nell’ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori - non appare inopportuna l’attivazione del potere di vigilanza di detto giudice tramite l’ausilio dei Servizi sociali, cui va richiesto di relazionare direttamente a quest’ultimo. Il giudice tutelare, alla luce dell’attuale quadro della situazione familiare come riportato dai Servizi, potrà eventualmente convenire con i predetti e le stesse parti ulteriori specifici interventi da porre in essere per assicurare l’effettiva attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità.
Il Tribunale ordinario è competente a decidere il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare ex art. 337 c.c., dovendosi ritenere che il richiamo effettuato al tribunale per i minorenni dall’art. 45 disp. att., c.c., sia frutto del mancato coordinamento di tale norma con la riforma del diritto di famiglia del 2012 e 2013, che, nel riscrivere l’art. 38 disp. att. c.c., ha statuito la competenza del tribunale ordinario nei giudizi ai sensi dell’art. 316 c.c.; poiché il potere di vigilanza attribuito dall’art. 337 c.c. al G. T. ha ad oggetto anche l’osservanza delle condizioni stabilite dai tribunali ordinari all’esito di tali giudizi, deve ritenersi che i decreti emessi nell’esercizio di tale potere dall’organo di vigilanza siano soggetti, al prioritario fine di concentrazione delle tutele, all’esame dell’Ufficio che tali condizioni ha sancito.
Minori - Affidamento dei figli - Aspetti processuali; Rif. Leg. Art. 337 c.c.
Minori - Affidamento dei figli - Aspetti processuali; Rif. Leg. Art. 337 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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