Separazione: i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 27 luglio 2021 n. 21504
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere a favore del coniuge - Obblighi di assistenza materiale - Permanenza - Conseguenze sull'importo - Tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio - Differenze di presupposti rispetto al divorzio; Rif. Leg. Art. 156 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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