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Disconoscimento della paternità . Nà© il padre naturale, nè i suoi eredi, sono legittimati passivi - Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 13 luglio 2021, n. 19956

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 13 luglio 2021, n. 19956 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona; pertanto, nè colui che è indicato come padre naturale, nè i suoi eredi, sono legittimati passivi nel relativo giudizio e la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento è a loro opponibile, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio.

 

Azione di disconoscimento della paternità – Rif. Leg. artt. 244 e 269 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria