Nessun addebito se non risulta provato che le condotte maltrattanti sono causa della crisi - Tribunale di Ravenna, sent. 4 maggio 2021
In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.
Separazione – Addebito – Maltrattamenti – Pagamento diretto dell'assegno di mantenimento nei confronti del padre e della madre - Rif. Leg. artt. 143, 151 e 156 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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