Il Tribunale non può imporre la frequentazione, può ordinare alle parti di agevolarla. Tribunale di Livorno, 30 giugno 2021
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Giudizio di divorzio, questioni accessorie: affidamento e mantenimento dei figli; mantenimento della moglie.
Il figlio adolescente, sentito due volte nel giudizio, rifiuta ogni rapporto con il padre. Il Tribunale non può prevedere un regime di frequentazione, tuttavia prescrive ad entrambi i genitori di spingere il figlio ad un riavvicinamento verso la figura paterna.
Quanto al mantenimento dei figli, uno dei quali, benché minore, svolge attività lavorativa, anche se non è del tutto autonomo, occorre differenziare l'ammontare del contributo da versare agli stessi.
Quanto alla domanda di assegno divorzile per il mantenimento della moglie, le sue condizioni reddituali non sembrano dipendere da scelte della coppia durante il matrimonio, quanto dalle dinamiche che hanno interessato i suoi rapporti di lavoro. La domanda è respinta.
Rif. Leg.: art 5, V co. L.n. 898/1970; art. 147 cod. civ.
* Si ringrazia l'avv. Cecilia Gradassi, presidente Ondif sez. livornese
autore: Fossati Cesare
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