Disconoscimento della paternità . Quale rappresentanza processuale per il minore? - Appello Bari, Sez. Fam., 26 marzo 2021
Si ringrazia l’Avv. Michela Labriola, associata della Sez. ONDIF di Bari e Vice Direttrice della Rivista “L’Osservatorio sul diritto di famiglia”, per la segnalazione del provvedimento.
Venerdì, 2 Luglio 2021
Giurisprudenza
| Riconoscimento / Disconoscimento
| Merito
Sezione Ondif di Bari
Nel giudizio di disconoscimento della paternità, la rappresentanza processuale del curatore viene meno se, prima che l’azione giudiziaria abbia inizio, il minore ha già compiuto i quattordici anni di età.
Infatti, l’art. 244, ult.co., c.c. sancisce che l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni.
(Nel caso di specie, il curatore del minore, nominato dal Tribunale su istanza del padre prima del compimento del quattordicesimo anno da parte del figlio, perde la rappresentanza processuale quando il minore, pochi giorni dopo l’avvenuta nomina, compie quattordici anni, risultando questi, altresì, completamente ignaro della vicenda che lo vedeva coinvolto già dagli anni precedenti e che, per la corretta prosecuzione del giudizio, necessita di una sua palese manifestazione di volontà.
Disconoscimento paternità - rappresentanza processuale – Curatore speciale - Rif. Leg. artt. 243 –bis, 244, 245 e 246 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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