Italia condannata per aver violato i diritti di una "presunta vittima di stupro" in una sentenza - CEDU, Sent., 27 maggio 2021, causa J.L. c. Italia, ric. 5671/16
Nel caso di specie, sette uomini erano stati accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza fiorentina, nella Fortezza da Basso (FI) nel 2008.
Sei degli imputati erano stati assolti dalla Corte di Appello di Firenze nel 2015. La sentenza era, poi, divenuta definitiva dato che l’ufficio del Pubblico Ministero aveva deciso di non promuovere ricorso in cassazione.
La presunta vittima di stupro aveva adito la Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto, a suo dire, il contenuto della sentenza emessa dalla Corte fiorentina aveva violato la sua vita privata ed intima (cfr. art. 8 CEDU).
Ebbene, secondo la Corte EDU i diritti e gli interessi della ricorrente, alla luce di quanto disposto dall’art. 8 CEDU, non erano stati adeguatamente protetti, dato il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze. In particolare, le autorità nazionali non avevano protetto la ricorrente dalla c.d. vittimizzazione secondaria durante l'intero procedimento penale, in cui il contenuto della sentenza ha svolto un ruolo molto importante, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico.
Non solo, ma la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto ingiustificati i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, le sue relazioni e i rapporti sessuali occasionali precedenti agli eventi contestati. Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte di secondo grado, infatti, trasmettevano pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne ed erano verosimilmente un ostacolo a fornire una protezione efficace per i diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente.
Traduzione di Francesca Ferrandi
Traduzione di Francesca Ferrandi
Venerdì, 28 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Diritti della persona
| CEDU
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Le autorità giudiziarie devono evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle loro decisioni, di minimizzare le violenze di genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria usando argomenti colpevolizzanti e moralizzanti che possono scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.
VIOLENZA - Violenza di genere - Vittime - Rispetto della vita privata; Rif. Leg. Art. 8 CEDU
autore: Ferrandi Francesca
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