I genitori non sono obbligati a mantenere il figlio maggiorenne fuori casa - Tribunale di Pistoia, decreto 12 aprile 2021
Si ringrazia l'avv. Serena Bini associata OndiF sez. di Prato.
Martedì, 25 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Mantenimento dei figli
| Figli maggiorenni
| Merito
Sezione Ondif di Pistoia
Il Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la quale dopo essersi volontariamente allontanata dall'abitazione familiare per dissapori con i genitori, ha chiesto la condanna dei medesimi a corrisponderle il mantenimento ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter imporre ai genitori di versare un contributo in denaro alla figlia, atteso che i resistenti si sono offerti di riprenderla in casa, provvedendo alle sue esigenze mediante mantenimento diretto.
Alla luce di quanto precede, il Giudice ha rilevato la mancanza del presupposto dell'inadempimento di cui all'art. 316 bis c.c., evidenziando che accogliere il ricorso, sarebbe stato come ammettere un obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti nelle modalità desiderate da costoro seppur maggiormente onerose, com’è indubbiamente mantenere un figlio fuori casa piuttosto che provvedere ai suoi bisogni quotidiani in un contesto di convivenza.
Un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è stato poi ravvisato nella circostanza che la domanda risulta erroneamente indirizzata nei suoi effetti: la figlia ha, infatti, dato atto di aver trovato ospitalità da una zia, pertanto avrebbe dovuto chiedere di versare il contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, quale soggetto che sopporta le spese del suo mantenimento.
FIGLI MAGGIORENNI - Mantenimento; Rif. Leg. Art. 316-bis c.c.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter imporre ai genitori di versare un contributo in denaro alla figlia, atteso che i resistenti si sono offerti di riprenderla in casa, provvedendo alle sue esigenze mediante mantenimento diretto.
Alla luce di quanto precede, il Giudice ha rilevato la mancanza del presupposto dell'inadempimento di cui all'art. 316 bis c.c., evidenziando che accogliere il ricorso, sarebbe stato come ammettere un obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti nelle modalità desiderate da costoro seppur maggiormente onerose, com’è indubbiamente mantenere un figlio fuori casa piuttosto che provvedere ai suoi bisogni quotidiani in un contesto di convivenza.
Un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è stato poi ravvisato nella circostanza che la domanda risulta erroneamente indirizzata nei suoi effetti: la figlia ha, infatti, dato atto di aver trovato ospitalità da una zia, pertanto avrebbe dovuto chiedere di versare il contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, quale soggetto che sopporta le spese del suo mantenimento.
FIGLI MAGGIORENNI - Mantenimento; Rif. Leg. Art. 316-bis c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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