Il minore è parte del processo in senso sostanziale e non formale - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 9 febbraio 2021 n. 3159
Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva disposto il collocamento della minore presso la madre, disponendone altresì, l’affidamento ai servizi sociali che avevano il compito di favorire gli incontri tra padre e figlia. Fra le varie motivazioni addotte dal padre nel suo ricorso dinanzi alla corte di cassazione, vi era quello relativo alla violazione e falsa applicazione della normativa internazionale in materia di audizione dei minori.
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In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione.
Affidamento - Ascolto minore – Minore come parte sostanziale - Rif. Leg. artt. 337 - octies e 315 - bis cod. civ.; art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
autore: Ferrandi Francesca
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