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Espropriazione nei confronti dell'ex coniuge e determinazione della competenza del g.e. - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 febbraio 2021, n. 3881

Martedì, 16 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Processo civile | Competenza | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 febbraio 2021, n. 3881; Pres. Valitutti, Rel Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.

ESECUZIONE FORZATA - Competenza - Per materia - Esecuzione mobiliare e presso terzi - Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell’ex coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo del credito azionato – Esclusione; Rif. Leg. Art. 26 bis c.p.c. e L. n. 898 del 1970.

autore: Ferrandi Francesca