Usucapione di beni ereditari e onere della prova - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 08 aprile 2021, n. 9359
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Il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, però egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
SUCCESSIONI - Prova in genere in materia civile - Onere della prova – Usucapione; Rif. Leg. Artt. 1140 e 1144 c.c., 115 c.p.c.
autore: Ferrandi Francesca
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