Non consentita l'autonomia delle parti in sede di modifica delle condizioni. Tribunale di Tivoli 5 marzo 2021
Sabato, 20 Marzo 2021
Giurisprudenza
| Modifiche della separazione e del divorzio
| Accordi di separazione e di divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Roma
Le parti, che in sede di divorzio avevano viste respinte le proprie istanze, tali per cui la domanda di assegnazione della casa ex coniugale era stata respinta, così come quella di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del marito, presentavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio intendendo così regolare, attraverso un accordo, i reciproci interessi: cessione della quota parte della casa quale contributo una tantum a fronte della rinuncia all'assegno periodico.
Ma per il Tribunale, il ricorso allo strumento dell'art. 710 cpc per introdurre accordi negoziali è inammissibile, richiedendosi viceversa fatti sopravvenuti.
* Si ringrazia l'avv. Fiorella D'Arpino, presidente Ondif sezione romana.
editor: Fossati Cesare
Martedì, 24 Giugno 2025
Azione revocatoria: la natura gratuita o onerosa dell’atto di attribuzione patrimoniale in ... |
Giovedì, 12 Giugno 2025
Gli accordi di separazione acquistano efficacia all’esterno solo se poi omologati - ... |
Venerdì, 6 Giugno 2025
Presupposto necessario per la revisione dell'assegno divorzile è la sopravvenienza di ... |
Venerdì, 23 Maggio 2025
L’assegnazione della casa coniugale risponde solamente all’interesse dei minori. Cass. Civ., Sez. ... |