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Opposizione a precetto per il rimborso di spese accessorie: ammissibile la domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della loro esistenza - Tribunale di Verona, 11 marzo 2021

Si ringrazia l'avv. Barbara Maria Lanza per la segnalazione del provvedimento.

Lunedì, 15 Marzo 2021
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, sent. n.  456, 11 marzo 2021, est. Dott. Franco Angelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In sede di opposizione ad atto di precetto per ottenere il rimborso di spese accessorie è ammissibile la domanda di riconvenzionale tesa all’accertamento della loro esistenza; questo perché se il rimborso di dette spese deve essere oggetto di successivo accertamento giudiziale, ben può quest’ultimo inserirsi a titolo di riconvenzionale in tale giudizio. Nel caso in cui la domanda riconvenzionale sia accolta il creditore dovrà però agire con un altro e diverso precetto sulla scorta del nuovo accertamento giudiziale, essendogli preclusa la possibilità di agire sulla scorta del precetto opposto. Qualora si tratti di spese sottoposte al preventivo accordo, sarà necessario fornire la prova del fatto che le spese, di cui se ne chiede il ristoro, siano state previamente concordate laddove tale requisito sia richiesto. Ai fini della prova dell’accordo la testimonianza de relato non è però sufficiente.

autore: Ferrandi Francesca