Revocati assegno e patrocinio se il beneficiario presenta opacità . Tribunale di Civitavecchia, 25 settembre 2020
Giudizio di separazione con richieste di addebito, assegnazione casa e mantenimento per la moglie e la figlia.
La ricorrente non ha fornito le necessarie informazioni: la dichiarazione sostitutiva è carente, in contrasto con gli estratti conto, non ha chiarito le sorti della polizza vita da lei riscattata, non ha chiarito le proprie condizioni di vita, con particolare riferimento al rapporto con il nuovo partner.
La condotta omissiva assume valore determinante ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., non avendo la parte fornito un quadro chiaro, trasparente e attuale delle proprie condizioni economiche e di vita. La ricorrente non ha consentito al Collegio di verificare la sussistenza di un effettivo squilibrio economico tra le parti.
Vanno quindi revocati sia l'assegno per la signora sia la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rif. Leg.: art. 151, 156 c.c., 116 e 118 cpc; 709-ter cpc
editor: Fossati Cesare
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