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Separazione e revoca del consenso all'impianto in utero dell'embrione crioconservato - Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 27 gennaio 2021

Si ringrazia per la segnalazione dell’interessante provvedimento il Presidente della Sez. I del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dr. Raffaele Sdino e l’Avv. Fernanda D’Ambrogio Presidente della Sezione ONDIF di Caserta


La soluzione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, favorevole all’impianto degli embrioni crioconservati anche in caso di separazione, valorizza il consenso al trattamento procreativo prestato dal marito, consenso che diventa irrevocabile dopo che l’embrione si è formato (art. 6, comma 3 l. n. 40/2004).
La necessità di collegare il significato da attribuire alla regola della irrevocabilità del consenso alla fecondazione dell'ovulo pare, d'altro canto, chiara se solo si tiene conto delle motivazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale nel 2006: chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell'art. 13, nella parte in cui non consente la diagnosi pre-impianto, ha richiamato i criteri ispiratori della legge n. 40/2004, facendo espresso riferimento a tutte quelle disposizioni - quale l'irrevocabilità del consenso dal momento della fecondazione dell'ovulo, il divieto di creazione di embrioni in numero superiore a quelli che verranno impiantati, il divieto di crioconservazione - chiaramente orientate a riconoscere all'embrione stesso il valore di persona (C. Cost., 24 ottobre 2006, n. 369).
Valeria Cianciolo

Mercoledì, 24 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Procreazione assistita | Merito Sezione Ondif di Caserta
Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 27 gennaio 2021-  Pres. Sdino, Giud. est. Caso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Avvenuta la fecondazione dell’ovulo è del tutto irrilevante ogni profilo circa la permanenza o meno del consenso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte del coniuge, poi separatosi, giacchè, a far data dalla fecondazione, ovvero dalla formazione dell’embrione, il consenso prestato ai fini del trattamento procreativo, non è più revocabile.
La scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale il ricorrente ha specificamente fornito ampia prova, avendo comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed autorizzando l’utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato. 
Ciò premesso, il Tribunale ha ordinato il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati.

PMA- Embrioni crioconservati – Rif. Leg. art 700 c.p.c.; art. 6 L 19 febbraio 2004 n. 40

autore: Cianciolo Valeria