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Indagini patrimoniali ex officio per il convenuto contumace. Tribunale di Genova, 19 aprile 2024

Tribunale di Genova, Est. Gatti, Ordinanza 19.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In presenza di domande di contributo economico in favore della coniuge e dei figli, ritenuto necessario fare chiarezza sulla effettiva situazione reddituale-patrimoniale del convenuto contumace, va disposta l’acquisizione ex art. 473-bis.2, secondo comma, c.p.c. delle ultime tre dichiarazioni dei redditi o di documentazione equipollente, compresa la documentazione INPS e del Centro per l’impiego attestante la percezione, a qualsiasi titolo, di eventuali sussidi, nonché i contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie Unilav di assunzione o di proroga dei contratti di lavoro subordinato relativi al predetto.

Rif. Leg. Artt. 472-bis.2, 473-bis.22 c.p.c.; Art. 337-ter, terzo comma, c.c.

Provvedimenti temporanei e urgenti – Affidamento condiviso – Assegno di mantenimento per il figlio minorenne e per il maggiorenne non del tutto economicamente indipendente – Assegno di mantenimento per il coniuge debole – Contumacia del convenuto – Indagini patrimoniali e reddituali ex officio

Nell’ordinanza in oggetto il Tribunale di Genova, ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c. dispone in ordine all’affidamento condiviso e alla collocazione del minore, nonché al regime di frequentazione da parte del padre e all’assegnazione della casa familiare in favore dei figli.

Tenuto conto della documentazione versata in atti e in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, vengono ritenuti sussistenti i presupposti per porre a carico del convenuto, di cui viene dichiarata la contumacia, il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento della moglie e ciò tenuto conto dello stato di disoccupazione, della piena idoneità lavorativa, delle pregresse esperienze di lavoro della medesima, degli aiuti economici della di lei madre e del figlio maggiorenne con la stessa economicamente convivente.

Ai fini della quantificazione dell’onere economico in capo al marito, vengono considerati i redditi da lavoro presumibilmente percepiti, la spesa per il mutuo di cui lo stesso deve farsi carico integralmente (oggetto poi di rinegoziazione), la necessità di reperire una diversa sistemazione alloggiativa, sostenendone i relativi costi.

Considerata la disposta assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del padre, alla madre in favore dei figli, il contributo mensile per il loro mantenimento viene provvisoriamente stabilito tenuto conto anche della remunerazione percepita dal figlio maggiorenne non economicamente indipendente in forza di contratto part-time a tempo determinato e ciò in attesa delle ulteriori acquisizioni istruttorie disposte ex officio in ragione della contumacia del convenuto.

autore: Fossati Cesare