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Il trasferimento immobiliare attuativo di un accordo consensuale omologato dal tribunale è esente dall'imposta di bollo e di registro - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 17 febbraio 2021, n. 4144

Cass. Civ., Sez. V, Ord., 17 febbraio 2021, n. 4144; Pres. Chindemi, Rel. Cons. Stalla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale, deve ad esso applicarsi la L. n. 87 del 1974, art. 19, secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

autore: Ferrandi Francesca