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L'assegno di divorzio ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato - Cass. Civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 2021 n. 3852

Lunedì, 15 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 2021 n. 3852 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. 
 
Assegno divorzile - Decorrenza - passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio - Rif. Leg. art. 4, co. 13 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898

autore: Cianciolo Valeria