Nessuna restituzione alla moglie delle somme impiegate per l'acquisto della casa dopo lo scioglimento della comunione - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 12 febbraio 2021 n. 3767
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La c.d. comunione "de residuo", prevista per i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi (art. 177 c.c., comma 1, lett. c) si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussiste nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi ritenendo ad essa destinati "ex lege" i proventi personali che non siano stati provatamente impiegati per il soddisfacimento dei bisogni familiari, o che siano stati comunque investiti in acquisti già caduti in comunione. Pertanto, deve ritenersi che l'art. 177 c.c., lett. c) esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. La comunione "de residuo", quindi, non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto.
Comunione legale – Comunione de residuo – Rif. Leg. art. 177 c.c., co. 1, lett. c), cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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