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La nuova convivenza non è motivo di revoca automatica dell'assegnazione della casa. Tribunale di Bologna, 4 dicembre 2020

si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, responsabile Ondif sezione di Bologna e componente comitato esecutivo nazionale

Sabato, 6 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Divorzio | Assegnazione della casa | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, Est. Neri, sentenza 4.12.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'assegnazione della casa familiare riveste rilievo prioritario l'interesse dei minori; la nuova convivenza del genitore non comporta la sua revoca automatica.

Circa il diritto di visita del genitore non collocatario, occorre tener conto dell'esigenza espressa dai figli di maggiore stabilità.

Il deposito di una memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale nella fase presidenziale vale come costituzione in giudizio senza rendere necessaria un'ulteriore costituzione per la fase di merito.

Costituisce obbligo del genitore comunicare all’altro il cambio di residenza nel termine perentorio di trenta giorni; la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.



DIVORZIO – assegnazione casa – diritto di visita - domanda riconvenzionale e decadenza - cambio di residenza

Rif. Leg.: art. 337-sexies, comma 2 c.c., artt. 166-167 cpc, 709 cpc

 

Conformi: Corte Cost. 30.07.2008 n.308; Corte Cost. 4.05.2017 n.97



autore: Fossati Cesare