Riconosciuto il diritto del genitore intenzionale omosessuale a poter riconoscere il figlio della compagna concepito tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero. Tribunale di Genova, 4 novembre 2020
Non solo il minore avrà due mamme, una biologica ed una intenzionale, legate da una relazione stabile e duratura, ma avrà anche il diritto di avere i cognomi di entrambe.
Non solo il minore avrà due mamme, una biologica ed una intenzionale, legate da una relazione stabile e duratura, ma avrà anche il diritto di avere i cognomi di entrambe. Il Tribunale accoglie il ricorso delle due donne sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 e dell’applicazione del principio del superiore interesse del minore secondo il quale si deve ritenere che l’art. 8 della legge citata attribuisca lo stato di “figlio legittimo o riconosciuto della coppia che ha espresso il consenso alle tecniche di PMA, a prescindere dal fatto che la coppia sia formata da persona di sesso diverso o dello stesso sesso.”. Viene specificato come“ il divieto di cui all’art. 5 legge 40/2004, che preclude alle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla PMA, non vada considerato come ostativo al riconoscimento della genitorialità nell’ipotesi in cui una coppia decida comunque di fare ricorso a tali pratiche, dovendosi avere riguardo non alla liceità/illeceità della condotta delle parti, bensì al superiore interesse del figlio nato a seguito di una pratica vietata in Italia ma del tutto lecita all’estero.”
editor: Zadnik Francesca
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