Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Coppie omosessuali – Matrimonio contratto all’estero - Pensione di reversibilità – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 13 del regio decreto-legge 14/04/1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 06/07/1939, n. 1272 e legge 20 maggio 2016, n. 76