Tre genitori nel certificato di nascita: stop alla trascrizione della paternità socioaffettiva brasiliana - Corte d'Appello Torino, Sez. delle persone, dei minori e della fam., sent. 18 dicembre 2025 n. 1141

Corte d'Appello Torino, Sez. delle persone, dei minori e della fam., sentenza 18 dicembre 2025 n. 1141 – Pres. Mascarello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riconoscimento in Italia di sentenza straniera ai sensi degli artt. 64 e 67 L. 218/1995, il provvedimento che accerti una paternità “socioaffettiva”, con conseguente indicazione del minore come figlio di tre genitori: due biologici e uno socioaffettivo, non è trascrivibile né riconoscibile quando l’istituto e i suoi effetti non trovino corrispondenza nel diritto interno e risultino incompatibili con l’ordine pubblico come ricostruito nel “diritto vivente”, non potendo l’ufficiale di stato civile (né il giudice della delibazione, senza riesame del merito) introdurre uno status filiationis non previsto dall’ordinamento, né assimilarlo all’adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983.

 Un cittadino italiano (convivente con il padre biologico del minore, chiede il riconoscimento in Italia della sentenza brasiliana, passata in giudicato che dichiara la sua paternità socioaffettiva sul minore, senza recidere i legami con i genitori biologici.
Il Comune competente nega la trascrizione ritenendo il provvedimento contrario all’ordine pubblico e non sovrapponibile a istituti italiani (né filiazione né adozione, neppure “in casi particolari”).
La Corte d’Appello rigetta il ricorso: manca nell’ordinamento italiano un istituto di genitorialità socioaffettiva con gli effetti richiesti e, soprattutto, l’esito (figlio di tre soggetti) non è riconoscibile nel sistema interno; inoltre, la delibazione non consente un riesame nel merito.
La sentenza richiama la sentenza della Corte cost. 183 del 2023 sul preminente interesse del minore alla continuità del rapporto socio-affettivo con chi se ne è preso cura; tuttavia, nel caso concreto la Corte ritiene che tale interesse non imponga il riconoscimento richiesto, anche perché il minore resta con i due genitori biologici e il legame socioaffettivo è già riconosciuto in Brasile.
Sul capitolo cittadinanza la Corte taglia corto, e lo fa con una regola antica e testarda: l’Italia resta un Paese di ius sanguinis. Si è italiani per discendenza (figlio di padre o madre italiani) oppure per naturalizzazione; tutto il resto, anche quando ha il calore della vita vissuta, non basta a varcare la soglia dello stato civile. Per questo la paternità “socioaffettiva” accertata in Brasile – che può valere come fatto umano e, laggiù, come fatto giuridico – qui non diventa automaticamente titolo da trascrivere: manca un istituto corrispondente nel nostro ordinamento e, soprattutto, l’esito di una genitorialità “a tre” non può essere introdotto per via amministrativa o tramite una delibazione che non è (e non può diventare) un secondo processo. In tale cornice, anche l’eventuale utilità pratica dell’operazione – ottenere la cittadinanza per il tramite dello status di figlio di cittadino italiano – resta sullo sfondo e non incide: la cittadinanza segue il sangue e le forme tipiche previste dalla legge, non un legame affettivo, pur riconosciuto all’estero.
 
Convivenza - Convivenza same sex - Delibazione - Riconoscimento sentenza straniera - Ordine pubblico - Status filiationis - Paternità/filiazione socioaffettiva - Tripla genitorialità - Trascrizione stato civile - Adozione in casi particolari – Rif. Leg. art. 44 della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 17 el D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; artt. 64-67 della Legge 30 maggio 1995 n. 218; art. 30 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

 

 

editor: Cianciolo Valeria