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Motivazione apparente se si discosta dalla ctu senza argomentare le ragioni. Cass. 11 gennaio 2021 n. 200

Corte di Cassazione, Sez. III, Est. Scarano, Ord. 11.01.21 n.200 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Attività istruttoria e consulenza tecnica d'ufficio. Rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
La corte di merito è giunta a conclusioni opposte a quelle raggiune dal giudice di prime cure, apoditticamente e genericamente valorizzando atti di parte ed emergenze probatorie differenti da quelle considerate dal tribunale, senza indicare argomento alcuno idoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito, omettendo di spiegare quali ragioni l'abbiano indotta a privilegiare le prime al posto delle ultime.

autore: Fossati Cesare