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Maternità  surrogata. La madre gestazionale non è legittimata ad intervenire non avendo un interesse diretto nel rapporto in giudizio -Corte Cost., ord. 18 dicembre 2020 n. 271

Per capire il senso dell’ordinanza interlocutoria, è bene per i lettori ricordare che la questione al vaglio della Consulta, nasce da un’ordinanza interlocutoria della Cassazione del 29 aprile 2020 n. 8325, pubblicata su questo sito e corredata da una nota di Valeria Cianciolo.
La Suprema Corte dubitava della legittimità costituzionale della regola di diritto vivente, formatasi a seguito dell’arresto delle S.U. 8.5.2019, n. 12193, che nega nei confronti del genitore intenzionale lo status filiationis del figlio nato a seguito di “maternità surrogata”
Il caso traeva origine dal rifiuto opposto dall’Ufficiale di stato civile  alla richiesta di una coppia di cittadini italiani coniugati in Canada, con matrimonio trascritto nel registro delle unioni civili, di trascrivere l’atto di nascita del minore, nato in Canada attraverso GPA.

 Corte Cost., ord. 18 dicembre 2020 n. 271 – Pres. Coraggio, Redattore Viganò per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dichiarato inammissibile dalla Consulta l’intervento in atti della madre gestazionale, in quanto l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sua sfera. Il giudizio, pendente innanzi alla Corte di cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell’efficacia del provvedimento canadese, riguarda infatti unicamente la posizione giuridica del padre biologico” e del “padre d’intenzione”), nei confronti del minore.

Minore – Unioni civili - Stepchild adoption - Trascrizione atti di nascita – Rif. Leg.  Art. 12, c. 6°, L. 19 febbraio 2004, n. 40; art. 64, c. 1°, lett. g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 e art. 18 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

 

autore: Cianciolo Valeria