Sì alla trascrizione nel registro degli atti di nascita del provvedimento straniero di adozione di un bambino con due padri e una madre. Corte d’Appello di Bari, sent. 21 gennaio 2026

Martedì, 12 Maggio 2026
Giurisprudenza | Unioni civili | Procreazione assistita | Pari opportunità | Genitorialità | Adozione | Merito Sezione Ondif di Bari
C.d.A. Bari, I sez. civ. Est. Putignano, sentenza 21.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Fermo il principio stabilito da Cass. S.U. 30.12.2022 n. 38162 - che non consente la automatica trascrizione in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza dell’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino nato mediante il ricorso alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità alla “lex loci” - qualora sussistano elementi volti a fondare, su un piano di valutazione presuntiva, il convincimento circa il non avvenuto ricorso alla maternità surrogata, penalmente sanzionata, potendosi ritenere presuntivamente dimostrato il diritto al riconoscimento in Italia del provvedimento adottivo estero, in presenza dei requisiti stabiliti negli artt. 64 e segg. L. n. 218/1995 e in ragione dell’esclusione della violazione dell’ordine pubblico internazionale, può emettersi dichiarazione di “exequatur” al riconoscimento della decisione giudiziale straniera che ha disposto l’adozione del minore da parte del compagno del padre biologico, al lui unito civilmente e, di conseguenza, ordinarsi all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle formalità di trascrizione, nel registro degli atti di nascita, del provvedimento estero e della sentenza italiana.

 

Rif. Leg. Art. 64 e ss. Legge 31 maggio 1995, n. 218; Artt. 95 e 96 D.p.R. 3 novembre 2000, n. 396

Provvedimento straniero di adozione – Maternità surrogata – Esclusione – Presunzioni - Riconoscimento del provvedimento straniero – Trascrizione nell’atto di nascita
§§

 

Riconosciuta in Italia l’adozione straniera di minore da parte di coppia di papà

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata lo scorso gennaio ha accolto il ricorso di due uomini, un cittadino straniero e un cittadino italiano con doppia cittadinanza, sposati e residenti all’estero, con cui chiedevano la trascrizione in Italia di un provvedimento di adozione pronunciato in Germania.

I ricorrenti, infatti, sposati in Germania da qualche anno, avevano proceduto all’adozione del figlio biologico di uno dei due partner nato dalla relazione con una donna, iscritta come madre nell’atto di nascita del bambino.

L’Ufficiale di Stato Civile del Comune italiano aveva rifiutato la trascrizione dell’adozione, sollevando dubbi sulla possibile esistenza di un accordo di maternità surrogata, poiché il bambino era nato in costanza di matrimonio tra i due uomini.

La Corte, richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha innanzitutto ribadito la competenza della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 67 della legge 218/1995, per le controversie relative al riconoscimento di provvedimenti stranieri costitutivi dello status filiationis e non del Tribunale per i minorenni, trattandosi di adozione straniera non riconducibile alla disciplina dell’adozione internazionale.

Nel merito, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9006/2021, la Corte d’Appello ha ribadito che “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione piena di minore pronunciato in favore di coppia omogenitoriale maschile, quando sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

La Corte barese ha fondato la propria decisione sull’esclusione, sulla base di elementi logico-indiziari, del ricorso alla maternità surrogata, quali l’identità nota della madre biologica del minore, iscritta nell’atto di nascita del bambino.

La sentenza, infatti, segna un punto di svolta nell’approccio alla genitorialità: il riconoscimento implicito di un modello familiare in cui tre adulti condividono responsabilità e affetti verso il minore.

L’aspetto più innovativo della pronuncia risiede nella valorizzazione di un modello di genitorialità condivisa tra tre persone: i due padri uniti civilmente (uno biologico e uno adottivo) e la madre biologica, che non è stata sostituita o cancellata, ma continua a essere presente nella vita del bambino.

La Corte ha infatti dato particolare rilievo alla permanenza del legame materno, poiché la madre biologica non ha rinunciato al figlio, ma ha partecipato consapevolmente a un progetto genitoriale in cui il bambino cresce con i due padri mantenendo però il rapporto con lei.

Si tratta di una genitorialità estesa, in quanto il piccolo è in contatto con entrambe le famiglie di origine e ha una relazione continuativa con gli altri fratelli e sorelle uterini che vivono con la madre biologica.

Questo modello di co-genitorialità allargata non si pone in contrasto neanche con il principio del superiore interesse del minore come clausola generale dell’ordinamento, desumibile dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione, dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989) e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Soprattutto, la sentenza apre uno scenario inedito: il riconoscimento giuridico di forme di genitorialità plurale e condivisa, in cui il minore può avere più di due figure genitoriali di riferimento, quando ciò risponde al suo superiore interesse e si fonda su relazioni affettive autentiche, trasparenti e prive di sfruttamento.

avv. Pasqua Manfredi

editor: Fossati Cesare