Frequentazioni del genitore non convivente con il figlio minore: il giudice deve tenere conto dell'esclusivo interesse del fanciullo - Cass. Civ., ord., Sez. VI- 1, 17 dicembre 2020 n. 28883
Frequentazioni del genitore non convivente con il figlio minore: il giudice deve tenere conto dell'esclusivo interesse del fanciullo
Venerdì, 18 Dicembre 2020
Giurisprudenza
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Gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata poiché la Corte di appello ha valutato solo il comportamento ritenuto definito superficiale del padre, il quale durante lo svolgimento della Ctu e delle attività istruttorie, aveva nascosto la sua nuova relazione dando versioni contrastanti sulla sua situazione personale e affettiva. La Corte soffermandosi su questo dato ha però tralasciato quale fosse il "superiore interesse della minore a una reale bigenitorialità" da individuare in particolare "in merito alle dinamiche relazionali e affettive padre/figlia."
La poca attenzione sui reali bisogni della bambina affiora macroscopicamente – afferma il Palazzaccio - dalla assenza di motivazione sulle ragioni che hanno portato a bocciare il pernotto e l'ampliamento della frequentazione infrasettimanale. L’invito rivolto ai coniugi ad avviare un responsabile e serio percorso di mediazione per superare le vecchie tensioni è certamente apprezzabile, ma non rileva ai fini del diritto di un minore a crescere mantenendo un rapporto stabile ed equilibrato con madre e padre.
Minore – Bigenitorialità – Affidamento – Modalità – pernottamento del minore – Rif. Leg. art. 3 CEDU, art. 337-ter cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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