
Pornografia minorile e ricezione di selfie erotici durante una conversazione di tipo sessuale - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09 novembre 2020, n. 31192
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09 novembre 2020, n. 31192; Pres. Sarno, Rel. Cons. Noviello
domenica, 15 novembre 2020
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
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Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo.
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