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È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa minore di età. Corte d'Appello di Milano, Sez. Persone, Minori, Famiglia, Sentenza 26 ottobre 2023

Sabato, 2 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Merito
Corte Appello Milano, Sez. Pers. Minori, Fam., Est. Pizzi, Sentenza 26.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare un giudizio di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Cfr. Sentenza n. 6710 del 18/12/2020).

 

Audizione del minore - Attendibilità della parte lesa - Responsabilità penale dell'imputato - Concorso nel reato - Qualificazione della fattispecie - Messa alla Prova - Perdono Giudiziale

 

Rif. Leg. Artt. 56, 81, 110, 111, 112, 628 c.p.

 

La Corte di Appello di Milano, nel rigettare l'impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 111, 112, 81, 56, 628 comma 1 e comma 3 n.1 c.p., affronta il delicato tema della audizione della persona offesa minore di età, respingendo la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria orale già svolta in sede dibattimentale in contraddittorio tra le parti.

Ricordando che sul piano generale si impone cautela nella rinnovazione delle deposizioni testimoniali laddove siano coinvolte le vittime di reato, la Corte d'Appello si riporta all'orientamento della Corte di Giustizia (Sentenza 19.7.2019) la quale ha sottolineato la necessità di preservare la persona offesa da ulteriori “vittimizzazioni“ secondarie con rischi di danni emotivi e psicologici che possono derivare da ripetute deposizioni ed esposizioni, nell'auspicio che gli stati membri assicurino che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo.

Quanto poi all’attendibilità della parte offesa sul piano generale e al ruolo delle propalazioni della stessa nel processo in termini di valore probatorio, come da costante giurisprudenza sul punto,  viene ritenuta legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, con l'avvertenza che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Cfr. Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006; in senso conforme, Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013).

autore: Fossati Cesare