
Le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento prostituzione minorile possono concorrere. Cass. pen. Sez. III, Sent., 06 ottobre 2020, n. 27598;
Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.
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Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.
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