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Le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento prostituzione minorile possono concorrere. Cass. pen. Sez. III, Sent., 06 ottobre 2020, n. 27598;

Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.

Cass. pen. Sez. III, Sent., 06 ottobre 2020, n. 27598; Pres. Di Nicola, Rel. Cons. Socci per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.

autore: Zadnik Francesca