Quando l'attività lavorativa dei figli può esonerare il genitore dal loro mantenimento. Tribunale di Brescia, 9 gennaio 2020
Il padre, tenuto al versamento di €200 a figlio, promuoveva ricorso ex art. 9 L. divorzio allegando la sopraggiunta indipendenza lavorativa degli stessi.
I figli - maggiorenni - si erano diplomati ad una scuola di acconciature, non percepivano una retribuzione da lavoro dipendente ma godevano di una posizione contributiva in qualità di coadiuvanti nell'azienda materna.
Per il Tribunale: sebbene non risultino retribuiti come lavoratori dipendenti, i due ragazzi, per formazione ed età, hanno comunque maturato una capacità lavorativa adeguata agli studi condotti, finalizzati all'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore; entrambi godono, della concreta possibilità di mettere a frutto le rispettive esperienze formative maturate proprio presso l'impresa di acconciature della madre; essi, dunque, pur non risultando formalmente percettori di reddito, senz'altro versano in una condizione di idoneità allo stabile inserimento nel mondo del lavoro e ciò vale ad escludere il mantenimento da parte dei genitori.
* Si ringrazia l'avv. Maria Grazia Castauro, associato Ondif sez. Brescia.
editor: Fossati Cesare
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