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Il diritto alla continuità affettiva è un diritto fondamentale della persona minore di età. Tribunale per i Minorenni di Venezia, 29 marzo 2018

Venerdì, 4 Ottobre 2019
Giurisprudenza | Minori | Merito
Tribunale per i Minorenni di Venezia, decreto 29 marzo 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ricorso ai sensi della Legge, 19/10/2015 n. 173 - diritto alla continuità affettiva - affidamento preadottivo.
Intervento dei servizi - sospensione delle visite affidatari-minore al fine del consolidamento della relazione minore-genitori.
Legittimazione attiva degli affidatari - non sussiste.
Comma 5-ter art. 4 L. 184/1983 - Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento - diritto del minore.
Incapacità degli affidatari di tenere in considerazione un progetto a più lungo termine - ricorso diretto più a censurare il disagio del minore. Il conflitto innescato fra genitori ed affidatari è contrario all'interesse del minore, unico effettivo titolare del diritto alla continuità affettiva.

autore: Fossati Cesare